Fattura, scontrino e ricevuta hanno scopi diversi, anche se alcune volte sono intercambiabili.
Negli ultimi anni le regole sono cambiate e hanno reso le differenze tra questi documenti più marcate, oltre ad aver rivoluzionato le modalità di emissione degli stessi.
In questo articolo scopriamo le caratteristiche dei documenti fiscali, i dati che devono immancabilmente includere, quando e come emetterli.
Le caratteristiche della fattura
La fattura è un documento commerciale emesso da chi svolge un’attività imprenditoriale o professionale, allo scopo di certificare le somme percepite.
È generalmente destinata a soggetti titolari di Partita IVA, tuttavia può essere emessa – in caso di richiesta – anche nei confronti di un cessionario o committente privato e senza partita IVA; in questo caso si riporta solo il codice fiscale.
Il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, agli articoli 21 e 21 bis, stabilisce gli elementi che una fattura deve contenere affinché possa essere ritenuta valida ai fini della certificazione fiscale:
I dati dell’emittente e del cliente devono a loro volta includere:
- Denominazione o ragione sociale
- Nome e cognome
- Indirizzo di domicilio
- Partita IVA (o codice fiscale nel caso di committente privato)
Quando scatta l’obbligo di emissione? Sentenze della Corte Suprema di Cassazione hanno diramato un’interpretazione più precisa del già citato D.P.R. del 1972: sebbene a generare l’imposta sia la prestazione di servizi o la cessione di beni, l’esigibilità diventa effettiva solo all’atto dell’incasso. In altre parole, imprese e professionisti possono emettere fattura nel momento in cui ricevono il pagamento anziché all’esecuzione del servizio.
Sia alle imprese che ai lavoratori autonomi torna utile la compilazione della fattura proforma, una sorta di documento preliminare (senza valore fiscale) il cui scopo è quello di evitare errori nel documento finale e ufficiale.
In aggiunta, imprese e professionisti sono obbligati ad emettere fattura elettronica, fatta eccezione per specifiche categorie di soggetti – tra cui gli autonomi in regime forfettario.
Per approfondire consulta la nostra Guida alla fatturazione elettronica
Le caratteristiche dello scontrino fiscale
Lo scontrino è un documento fiscale emesso dai cosiddetti commercianti al minuto, ossia negozi e simili.
Diversamente dalla fattura (che identifica il destinatario del servizio o della cessione), lo scontrino fiscale è generalmente anonimo, tuttavia in taluni casi può contenere il codice fiscale del cessionario (si pensi alle farmacie) ed una descrizione dettagliata dei prodotti acquistati. In quest’ultimo caso si parla di scontrino parlante.
Anche in questo caso sono previsti una serie di elementi essenziali, in assenza dei quali lo scontrino non è valido. A fissare le regole è lo stesso D.P.R. n. 633 del 1972, all’articolo 22:
Nessun dubbio sul momento di emissione dello scontrino fiscale, ossia alla ricezione del pagamento.
È importante sottolineare che, in seguito all’entrata in vigore dell’obbligo di scontrino elettronico, l’esercente non fornisce al cliente lo scontrino fiscale, bensì un documento commerciale che funge da prova d’acquisto, da utilizzare dunque per eventuali cambi della merce o rimborsi.
Leggi di più nell’articolo su Registratore Telematico e Scontrino Elettronico
Il “vero” scontrino fiscale esiste solo in versione elettronica, generato da un registratore di cassa telematico ed inviato automaticamente all’Agenzia delle Entrate tramite Sistema di Interscambio (SdI).
A tal riguardo va precisato che lo scontrino cartaceo non è più necessario per ottenere detrazioni sull’acquisto di farmaci e dispositivi medici. Consegnando la tessera sanitaria dove è riportato il codice fiscale, importi della spesa e relative detrazioni saranno registrati in modo automatica nel cosiddetto cassetto fiscale del cliente (consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Ricevuta fiscale
La ricevuta fiscale veniva spesso utilizzata per identificare il cliente (di solito privato) tramite inserimento del codice fiscale oppure per fornire il dettaglio degli articoli acquistati o dei servizi forniti.
Oggi questo tipo di documento è stato assorbito dalle versioni elettroniche di fattura e scontrino.
La ricevuta cartacea non ha dunque alcun valore fiscale, del resto come il documento commerciale fornito in luogo dello scontrino. Può essere comunque utilizzata come prova d’acquisto per sostituzioni e rimborsi. Resta invariato l’obbligo di fattura o scontrino elettronico.
Fonti
- Documenti fiscali (gdf.gov.it)
- Fatturazione all’incasso o all’esecuzione (fiscoetasse.com)