La portabilità bancaria – o mobilità bancaria – è un diritto del consumatore sebbene in pochi ne siano a conoscenza.
In questo articolo scopriamo in cosa consiste e in che modo i titolari di conti correnti possono beneficiare della pratica procedura.
Cos’è la portabilità del conto? Come funziona?
La portabilità è una procedura agevolata per trasferire da un conto corrente all’altro servizi di pagamento e saldo. Consiste nella cessione in blocco, tra istituti bancari, dei rapporti attivi.
Spesso si approfitta di questo diritto quando, all’apertura di un nuovo conto, si intende chiudere quello vecchio. A tal proposito occorre però sottolineare che la richiesta di portabilità bancaria non implica automaticamente la chiusura del conto, bensì il trasferimento di alcuni o tutti i servizi ad esso legati.
La richiesta del consumatore deve essere – per legge – soddisfatta entro 12 giorni lavorativi e senza alcun costo. In caso contrario l’istituto sarà costretto ad erogare un indennizzo per ogni giorno di ritardo.
Il trasferimento dei servizi di pagamento è previsto anche da e verso il conto postale, cioè il conto corrente di Poste Italiane e Bancoposta, e le carte prepagate o conti di moneta elettronica.
La mobilità del conto corrente è un diritto
Le disposizioni in materia di trasferimento dei servizi di pagamento sono fissate dal Decreto legge del 24 gennaio 2015 n. 3, poi convertito in legge ordinaria il 24 marzo del medesimo anno.
La normativa che regola la procedura della portabilità viene ripresa anche nel Testo Unico Bancario (TUB), curato dalla Banca d’Italia, al Capo II-ter, Art. 126-quinquiesdecies con oggetto Servizio di trasferimento.
Quali servizi si trasferiscono con la portabilità?
Si può chiedere il trasferimento dei seguenti servizi:
- Accredito stipendio e pensione
- Bonifici ricorrenti a favore di terzi
- Addebiti diretti (SDD)
L’addebito diretto – o SEPA Direct Debit – non è altro che la domiciliazione delle utenze. Se paghiamo abbonamenti o bollette in modo automatico dal conto corrente, con la portabilità possiamo trasferire l’addebito di tutti i pagamenti in blocco.
I bonifici ricorrenti in entrata, generalmente utilizzati per l’accredito di stipendio o pensione, sono altresì trasferibili. Idem per i bonifici ricorrenti in uscita, spesso impiegati per il pagamento del canone di locazione.
Il vantaggio è evidente: l’utente non deve procedere “manualmente” contattando uno per uno i fornitori di servizi, il datore di lavoro e così via per comunicare il cambio dell’IBAN, poiché con la portabilità bancaria avviene tutto in modo automatico.
Cosa succede con finanziamenti e investimenti?
Spesso i correntisti pensano di essere intrappolati con la propria banca a causa di un mutuo, un prestito o altro tipo di finanziamento, o ancora per un investimento o un conto deposito. Ci sono buone notizie al riguardo.
Nessun istituto bancario può impedire la chiusura del conto corrente, anche in presenza di finanziamenti e investimenti.
Il pagamento delle rate di un finanziamento può semplicemente essere effettuato da un altro conto, anche se ospitato da un diverso istituto finanziario.
Questa circostanza non è dissimile da quella della domiciliazione delle utenze: si tratta in entrambi i casi di un addebito diretto. La banca che ha concesso il prestito potrà semplicemente prelevare le rate da un altro conto intestato al debitore.
Allo stesso modo, in presenza di conti deposito, investimenti e polizze assicurative, le somme investite e gli interessi maturati potranno essere accreditati dalla “vecchia” banca sul nuovo conto corrente dell’investitore.
Il consumatore ha sempre – in qualsiasi caso – il diritto di chiudere il conto corrente, indipendentemente dagli eventuali obblighi o diritti nei confronti della vecchia banca, i quali possono essere soddisfatti con addebiti e accrediti su un conto diverso.
Si ha diritto alla portabilità anche se il saldo del conto è negativo, cioè il cosiddetto passivo o conto in rosso. Il debito potrà essere saldato da un altro conto, così come avviene nel caso dei finanziamenti.
E per quanto riguarda le carte di credito?
Le carte di credito possono invece causare qualche noia.
Se siamo titolari di una carta di credito emessa dalla stessa banca (in genere quelle del circuito Visa e Mastercard), questa dovrà essere restituita insieme al Bancomat ed altre eventuali carte di pagamento dell’istituto bancario.
Se invece siamo titolari di una carta di credito emessa da un istituto finanziario terzo (ad esempio American Express o Diners) non si rischia la chiusura forzata del servizio, tuttavia saremo costretti a contattare il cosiddetto issuer (cioè l’istituto che ha rilasciato la carta di credito) per comunicare il cambio di IBAN sul quale dovranno verificarsi i futuri addebiti.
In quest’ultimo caso, in tutta probabilità saranno richiesti documenti comprovanti la legittimità dell’operazione.
Nonostante il “fastidio” delle verifiche aggiuntive, le carte di credito non emesse dagli istituti bancari sono più pratiche poiché non implicano interruzione del servizio in caso di cambio del conto corrente.
Vuoi sapere di più? Leggi il nostro articolo Cos’è e come funziona la carta di credito
Come chiedere il trasferimento dei servizi
La richiesta di portabilità del conto deve essere inviata alla banca dalla quale si intendono trasferire i rapporti attivi. In termini pratici, la richiesta va fatta alla “vecchia” banca.
Gli istituti bancari mettono a disposizione un apposito modulo. L’utente dovrà compilarlo in ogni sua parte, e soprattutto dovrà indicare la data di efficacia del trasferimento. In assenza di quest’ultimo elemento la richiesta non può essere considerata valida.
Si ricorda che l’estinzione del conto non è implicita, dunque deve essere richiesta espressamente. Ciò può avvenire insieme alla richiesta di portabilità o in un momento successivo.
Come stabilito dalle vigenti norme, le banche non possono applicare costi né alla portabilità né all’estinzione del conto corrente.
Il trasferimento dei rapporti bancari è perfino più semplice quando la “nuova” banca si propone di eseguire tutte le pratiche al posto del cliente.
Diversi istituti – soprattutto quelli online e nativi digitali – permettono agli utenti di traslocare attraverso la semplice e rapida compilazione di un modulo online: sarà la banca a farsi carico di tutti gli adempimenti necessari.
Quando non può avvenire
Sono tre i casi in cui non è possibile beneficiare del trasferimento in blocco dei rapporti attivi:
- La banca non ha sede in Italia
- Il conto è ospitato dallo stesso istituto
- Non vi è corrispondenza nella titolarità dei conti
Per ottenere la mobilità, l’istituto bancario di destinazione deve avere sede in Italia, anche se di origine estera. Ad esempio, Deutsche Bank e N26 sono banche tedesche ma hanno una sede italiana, dunque supportano il trasferimento agevolato (basta verificare che l’IBAN del nuovo conto inizi con la sigla IT).
Se apriamo un nuovo conto nello stesso istituto bancario che ospita quello vecchio non è possibile usufruire della procedura di trasferibilità, anche se nei fatti – rivolgendosi alla propria filiale – la banca non dovrebbe opporsi ad assistere l’utente.
Il terzo ed ultimo caso riguarda la titolarità. Il trasferimento non può avvenire in assenza di una perfetta corrispondenza nella titolarità del conto. Se il vecchio conto è monointestato, anche il nuovo conto dovrà essere monointestato alla stessa persona; se il vecchio conto è cointestato, anche il nuovo dovrà essere cointestato alle stesse persone.
Naturalmente ciò non toglie la possibilità di modificare il metodo di pagamento di un’utenza, così come è possibile cambiare il conto per l’accredito dello stipendio o della pensione. Senza la procedura di portabilità, tuttavia, il correntista sarà costretto a comunicare il cambio di IBAN alle singole società.