Il blocco del conto corrente è un evento dal quale possono scaturire spiacevoli conseguenze, soprattutto se non si limita ad una determinata somma e pone un veto sull’operatività globale dell’utente.

Non sempre la sospensione dipende dalla banca, che in molti casi si configura come mera esecutrice di un ordine.

I motivi che giustificano il blocco del conto sono sostanzialmente tre, di seguito elencati e spiegati.

1. Insolvenza nei confronti della banca

L’insolvenza si verifica quando il titolare del conto non salda, entro i termini prestabiliti, un debito contratto con la banca, ad esempio quando si spende una somma eccedente la liquidità e si attiva il cosiddetto scoperto (conto in rosso).

Molte banche fissano soglie entro le quali è concesso sforare; in questo caso l’istituto bancario anticipa la somma e il correntista diventa automaticamente debitore.

Le condizioni che regolano lo scoperto sono esplicitamente riportate nel contratto stipulato. Quest’ultimo fornisce indicazione dei termini entro i quali sarà necessario assolvere al debito nonché dei tassi di interesse applicati sulle somme anticipate dall’istituto bancario.

Se i termini contrattuali non vengono rispettati, l’istituto può sospendere il conto e di conseguenza l’uso di tutti gli strumenti ad esso legati, inclusi bancomat e carte di pagamento. La sospensione si protrae fino al momento in cui il debito non viene saldato insieme agli interessi previsti.

Qualora non dovesse accadere, la banca non solo può adire le vie legali per il recupero dei crediti, sarà inoltre tenuta a segnalare il soggetto insolvente alla Centrale dei Rischi (CR) della Banca di Italia: un archivio di informazioni – accessibile a tutti gli intermediari finanziari – sul rischio creditizio del soggetto. Di conseguenza sarà molto difficile compiere qualsiasi tipo di operazione finanziaria, non solo presso la banca in cui si è correntisti.

2. Pignoramento

Il blocco del conto corrente o di parte delle somme presenti in esso viene eseguito dalla banca per conto di terzi, o meglio su richiesta dell’Autorità Giudiziaria.

In questo caso l’istituto bancario si limita ad eseguire un provvedimento del giudice: si tratta del pignoramento presso terzi.

Le condizioni del pignoramento differiscono a seconda che il debito sia stato contratto con lo Stato, cioè con l’Agenzia delle Entrate (AdE), o con privati.

Pignoramento presso terzi

Il creditore può chiedere all’autorità giudiziaria il pignoramento presso terzi, cioè sul conto corrente del debitore.

Debito contratto con privati

Il pignoramento su conto corrente può avvenire solo in presenza di notifica dell’atto di precetto, che a sua volta segue la notifica della sentenza di condanna.

Per le persone giuridiche e i professionisti la notifica può avvenire anche a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

La banca assume in questo caso il ruolo di terzo pignorato.

Dal giorno della notifica del precetto, il condannato avrà 10 giorni di tempo per saldare il debito e dunque evitare il pignoramento del conto corrente.

Il blocco non avviene in maniera automatica alla scadenza dei dieci giorni: il creditore dovrà consegnare l’atto di pignoramento all’Ufficiale Giudiziario; quest’ultimo provvede a notificare i soggetti chiamati in causa (debitore e terzo pignorato).

Il creditore ha inoltre la facoltà di richiedere il pignoramento nei confronti di una pluralità di terzi. In altre parole, in alcune condizioni possono essere pignorati diversi conti correnti.

Se il conto è cointestato, i fondi possono essere pignorati solo al 50%.

Debito contratto con il fisco

Le modalità di esecuzione cambiano se il creditore è un ente di diritto pubblico, ad esempio l’Agenzia delle Entrate.

In questo caso il creditore non è tenuto a ricorrere all’Autorità Giudiziaria e può procedere direttamente al pignoramento; la cartella esattoriale può essere infatti paragonata ad un atto esecutivo.

Dalla ricezione della cartella il debitore ha 60 giorni di tempo per estinguere il debito. Se ciò non dovesse avvenire, il fisco impone alla banca di bloccare i fondi presenti sul conto.

3. Normativa anti-riciclaggio

Ormai da diversi anni, ai titolari dei conti correnti viene somministrato dalla banca il cosiddetto questionario MiFID in ottemperanza alla direttiva dell’Unione Europea MiFID2.

Le domande riguardano la conoscenza degli strumenti finanziari, l’esperienza del soggetto con questi ultimi, la sua situazione finanziaria nonché il rischio che è disposto ad assumere negli investimenti.

Chi apre un nuovo conto bancario dovrà obbligatoriamente rispondere a tali domande in fase di apertura. La procedura è digitale (anche per chi si reca in filiale) e in caso di omesso controllo l’istituto bancario rischia pesanti sanzioni, per tale ragione quello che appare come un innocuo questionario è trattato con molta serietà.

La banca è inoltre tenuta a conservare (ed aggiornare alla loro scadenza) documenti d’identità in corso di validità.

L’inosservanza dei suddetti obblighi può causare il blocco del conto senza preavviso, tuttavia l’operatività si ripristina conformandosi alla normativa (compilando il questionario o aggiornando i documenti d’identità).

Infine si segnala l’obbligo per la banca di comunicare le operazioni sospette dei conti correnti – ad esempio un’anomala movimentazione di denaro contante – all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia. Dalla segnalazione potrebbe partire un’indagine dell’UIF con la conseguente sospensione del conto.

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